L’incertezza della norma e la buona fede del contribuente non sono bastate; cosa più importante, non è bastato nemmeno che la scelta del regime agevolativo fosse stata consigliata da un notaio: davanti ai giudici della Cassazione, l’affidamento non può essere invocato qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni fornite da soggetti terzi all’Amministrazione Finanziaria. Così, la Suprema Corte, con la sentenza 20058/15…
La vicenda, in breve: in riferimento ad un immobile con metratura superiore a 240 metri quadri, acquisito mediante atto notarile, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione per imposte di registro e relative sanzioni, disconoscendo il beneficio “prima casa”. Al centro della vertenza, il fatto che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, aveva sottoposto al notaio rogante la propria situazione, esibendo tutta la documentazione catastale…
Insomma, anche di fronte alla Commissione Tributaria il contribuente aveva affermato che l’atto era stato stipulato con il regime agevolativo in base a quanto era stato assicurato dal notaio rogante, in ordine alla “pacifica applicabilità dei benefici”. Se il notaio affermava che i benefici prima casa erano applicabili, il contribuente non poteva far altro che assecondarlo…
Tutto comprensibile, ma non scusabile. Perché… le assicurazioni rese da soggetti estranei all’amministrazione (anche se qualificati, come nell’esempio del notaio rogante) non rilevano.
da www.lastampa.it del 16/10/2015